IL TRIBUNALE Letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21 ottobre 2013, Premesso che: con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2012, Vincenzo Valentino e Adele Salzano hanno intimato lo sfratto per morosita' nei confronti di Giuseppe Corcione, convenendolo nel contempo in giudizio per sentir convalidare lo sfratto. A fondamento della domanda, hanno esposto: - di essere proprietari-locatori di un appartamento sito in Afragola, via S. Luca n. 25, piano II, int. 4; - che l'immobile era condotto in locazione dal sig. Giuseppe Corcione dal 18 gennaio 2008; - che il canone mensile stabilito dalle parti ammontava a € 430,00; - che il conduttore non aveva pagato i canoni da agosto a dicembre 2011, rendendosi moroso di € 2.150,00, oltre ad € 79,88 ancora da pagare sul canone di luglio 2011. Il Corcione si e' costituito, opponendosi allo sfratto e deducendo che: - il contratto di locazione era nullo perche' privo della forma scritta (cfr. art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998) e non registrato (cfr. art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004); - in data 15 febbraio 2012, aveva provveduto alla registrazione del contratto concluso in forma orale cosi' come previsto dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011; - in forza della registrazione, il rapporto doveva intendersi costituito a partire dal 15 febbraio 2012 per un canone annuo di € 732,09, pari al triplo della rendita catastale dell'immobile; - aveva diritto alla restituzione di tutti i canoni versati dal gennaio 2008 e sino alla registrazione del contratto, oltre interessi e svalutazione; aveva diritto al pagamento di € 35,36, quale quota a carico del locatore della tassa di registrazione del contratto da lui interamente corrisposta. Ha quindi concluso chiedendo: - il rigetto della domanda degli attori; - l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto locatizio al sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011; - la condanna degli attori al pagamento di tutte le somme eccedenti il canone annuale di € 732,09 dal gennaio 2008 alla data della comparsa di costituzione e risposta; - la condanna degli attori al pagamento di € 35,36; - la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite. Con ordinanza dell'1° marzo 2011, il Tribunale, ha rigettato le richieste degli attori di convalida dello sfratto e di emissione di ordinanza di' rilascio ed ha mutato il rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. Nella memoria integrativa depositata il 17 maggio 2012, gli attori hanno dedotto che: - il contratto di locazione era radicalmente nullo per mancanza di forma scritta, con la conseguenza che il conduttore doveva considerarsi occupante senza titolo dell'immobile; - il comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 non poteva essere applicato al caso di specie perche' riguardava soltanto i contratti validamente sorti dopo la sua entrata in vigore; - in ogni caso, il comma 8 non riguardava le locazioni nulle; - il conduttore non poteva autoridursi il canone sino a quando la nuova disciplina contrattuale, che sarebbe sorta dalla norma in esame, non fosse stata sancita in sede giudiziaria dopo la verifica dei relativi presupposti da parte di un magistrato; - il disposto del comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 era incostituzionale per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 76 della Costituzione; - in quanto occupante sine titulo, il Corcione doveva essere condannato al rilascio dell'immobile; - il Corcione doveva essere condannato anche «al pagamento di quanto fin ora corrisposto a titolo di indebito arricchimento da calcolarsi in misura pari al corrispettivo convenuto nel contratto nullo avendo in esso le stesse parti fornito una concorde valutazione del corrispettivo corrente di mercato e, quindi, del quantum dell'indennizzo» dovuto. Cio' dedotto, hanno concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande e proponendo le seguenti domande nuove: - condanna del Cordone al rilascio dell'immobile in quanto il contratto instaurato tra le parti era nullo per violazione del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge 431 del 1998; -condanna del Cordone, quale occupante senza titolo dell'unita' immobiliare, al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, dell'importo di € 430,00 mensili, con relativi aggiornamenti, dal gennaio 2008 e sino all'effettivo rilascio. In via subordinata, per il caso di accertamento dell'esistenza di un valido contratto di locazione, hanno chiesto la risoluzione dello stesso per inadempimento del conduttore. Nella memoria depositata in data 20 settembre 2012, il Corcione ha ribadito le argomentazioni e le domande gia' esposte nella comparsa di costituzione ed ha eccepito l'inammissibilita' delle domande nuove proposte dai locatori. Inoltre, ha evidenziato che la registrazione del contratto aveva sanato la carenza di forma scritta. Osserva 1. Come e' noto, l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale municipale) ha introdotto una specifica disciplina per i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo che, ricorrendone i presupposti di legge, non sono registrati entro il previsto termine di 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione, disponendo che, a decorrere dalla (tardiva) registrazione, volontaria o d'ufficio: a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 431 del 1998; c) il canone annuo e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai; d) nel caso in cui il contratto preveda un canone inferiore al triplo della rendita catastale, si applica comunque il canone pattizio. La norma prevede, quindi, una regolamentazione legale del rapporto di locazione, che va a sostituirsi a quella prevista dalle parti. Trattasi di normativa finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale, in quanto il legislatore delegato ha introdotto un meccanismo volto a scoraggiare il locatore dall'omettere la registrazione del contratto, rafforzando l'interesse del conduttore alla registrazione, ancorche' tardiva, con il premio della riduzione del canone. Onde non vedersi decurtare in modo sensibile il canone, il locatore e' spinto alla registrazione del contratto, con conseguente emersione di imponibile per l'imposta sui redditi. 1.1. La disciplina in esame e' applicabile al contratto per cui e' causa in forza del disposto del comma 10 dell'art. 23, a mente del quale «La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». La previsione da ultimo riportata ha un senso, infatti, soltanto se la si interpreta come introduttiva di una rimessione in termini per quei contratti stipulati anteriormente al 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011) e non registrati nel termine previsto dalla legge: una volta spirato il (nuovo) termine entro cui e' possibile sanare la violazione della normativa fiscale, la mancata registrazione e' «sanzionata» tramite il meccanismo sostitutivo previsto dal comma 8. Nel caso di specie, la registrazione e' avvenuta dopo il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011, con conseguente applicazione del disposto del comma 8. 1.2. L'applicabilita' del suddetto comma non puo' essere messa in dubbio neanche in considerazione del fatto che il contratto non e' stato redatto in forma scritta, in violazione dell'art. 1 comma 4 della legge n. 481 del 1998, posto che per esplicita previsione di legge, esso si applica ai contratti di locazione «comunque stipulati». 2. Cio' posto, appare evidente che la questione sollevata dagli attori circa l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sia rilevante ai fini della decisione delta presente controversia, in quanto l'applicazione della norma di cui si sospetta la conformita' alla Costituzione determinerebbe il rigetto delle domande proposte dai locatori. Da un lato, infatti, non potrebbe ritenersi sussistente la morosita' dedotta in citazione, in quanto, essendo relativa al periodo antecedente alla registrazione del contratto, non sarebbe fondata su un valido rapporto locatizio, con conseguente inesistenza del credito contrattuale vantato dai locatori; dall'altro, la domanda di restituzione dell'immobile per mancanza di un valido titolo contrattuale (domanda introdotta nella memoria ex art. 426 c.p.c.) sarebbe infondata, poiche' a seguito della registrazione e a partire dalla stessa si sarebbe costituito un valido rapporto contrattuale. Dovrebbe Invece essere accolta la domanda del conduttore avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta costituzione di un valido rapporto di locazione in forza della disposizione di cui si sospetta l'illegittimita' costituzionale. 3. La questione di legittimita' costituzionale, oltre che rilevante, non appare manifestamente infondata in relazione alla violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione. 3.1. Quanto alla violazione dell'art 76 sotto il profilo dell'eccesso di delega legislativa, va osservato quanto segue. Il decreto legislativo n. 23 del 2011 costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nella legge n. 42 del 5 maggio 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Nel preambolo del decreto delegato si specifica che si tratta, in particolare, dell'attuazione degli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26. Ebbene, non hanno alcuna attinenza con il contenuto del comma 8 in oggetto i seguenti articoli della legge delega: l'art. 11, avente ad oggetto «principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane»; l'art. 12, contenente «principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrate degli enti locali»; l'art. 13, che prevede «principi e criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali»; l'art. 21, che detta «norme transitorie per gli enti locali». Le uniche norme della legge delega che fanno riferimento al «contrasto all'evasione e all'elusione fiscale» sono gli articoli 2, comma 2 e 26, cui tuttavia appaiono del tutto estranee le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011; infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 i decreti legislativi dovevano essere informati «ai seguenti principi e criteri direttivi generali: ...d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale», mentre ai sensi dell'art. 26, « I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione, sono adottati secondo seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale». E' agevole notare che in base ai suddetti principi e criteri direttivi, l'azione di contrasto dell'evasione fiscale deve avvenire tramite il ricorso a meccanismi premiali in favore delle regioni e degli enti locali che abbiano recuperato gettito mediante la lotta all'evasione ovvero tramite l'integrazione delle basi informative a disposizione dei vari enti impositori, mentre nulla e' previsto in ordine alla possibilita' di introdurre una disciplina sanzionatoria in grado di incidere sui rapporti tra privati, ponendo nel nulla le pattuizioni da questi stabilite nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. 3.1.2 La legge delega n. 42 del 2009 appare violata anche nella parte in cui, al gia' citato comma 2 dell'art. 2, prevedeva che gli emanandi decreti legislativi fossero informati «ai seguenti principi e criteri direttivi generali: ... c) rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212», L'art. 10, comma 3 dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce, infatti, che «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto». La norma in esame sostituendo alle pattuizioni contrattuali una disciplina prevista direttamente dalla legge, finisce col porre nel nulla le clausole stabilite dalle parti in ordine alla durata del contratto e al corrispettivo del godimento dell'immobile. 3.2. Come rilevato in precedenza, il comma 8 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 23 del 2011 appare in contrasto anche con l'art. 3 Cost.. Considerato che la ratio della disciplina introdotta da tale articolo e' non soltanto quella di evitare l'evasione dell'imposta di registro, ma, soprattutto, quella di ridurre le possibilita' di evasione dell'imposta sui redditi, l'applicazione delle sanzioni da essi previste ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e non a quelli ad uso diverso dall'abitativo da' luogo ad una differenza non giustificata da alcuna ragionevole scelta di politica legislativa. La norma in questione da', altresi', luogo ad una disparita' di' trattamento tra locatore e conduttore, in quanto, nonostante, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 392/1978 e dell'art. 10 della legge di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972), l'imposta di registro faccia carico in misura eguale ad entrambi, che sono obbligati in via solidale verso il fisco a richiedere la registrazione, esse sanzionano il primo e premiano il secondo, sostituendo al canone pattuito quello, irrisorio, risultante dalla triplicazione della rendita catastale dell'immobile locato per, almeno, quattro anni. 4. Infine, occorre rilevare che la chiara lettera della legge non consente una interpretazione diversa da quella in precedenza prospettata.