IL TRIBUNALE 
 
    Letti gli atti e i  documenti  di  causa,  a  scioglimento  della
riserva formulata all'udienza del 21 ottobre 2013, 
    Premesso che: 
        con atto di citazione notificato in  data  23  gennaio  2012,
Vincenzo Valentino e Adele Salzano  hanno  intimato  lo  sfratto  per
morosita'  nei  confronti  di  Giuseppe  Corcione,  convenendolo  nel
contempo in giudizio per sentir convalidare lo sfratto. 
    A  fondamento  della  domanda,  hanno  esposto:   -   di   essere
proprietari-locatori di un appartamento sito in Afragola, via S. Luca
n. 25, piano II, int. 4; - che l'immobile era condotto  in  locazione
dal sig. Giuseppe Corcione dal 18  gennaio  2008;  -  che  il  canone
mensile  stabilito  dalle  parti  ammontava  a  € 430,00;  -  che  il
conduttore non aveva pagato i  canoni  da  agosto  a  dicembre  2011,
rendendosi moroso di € 2.150,00, oltre ad € 79,88  ancora  da  pagare
sul canone di luglio 2011. 
    Il  Corcione  si  e'  costituito,  opponendosi  allo  sfratto   e
deducendo che: - il contratto di locazione era  nullo  perche'  privo
della forma scritta (cfr. art. 1, comma 4, della  legge  n.  431  del
1998) e non registrato (cfr. art. 1, comma 346, della  legge  n.  311
del 2004);  -  in  data  15  febbraio  2012,  aveva  provveduto  alla
registrazione del  contratto  concluso  in  forma  orale  cosi'  come
previsto dall'art. 3, comma  8,  del decreto  legislativo n.  23  del
2011; - in forza della registrazione, il rapporto  doveva  intendersi
costituito a partire dal 15 febbraio 2012  per  un  canone  annuo  di
€ 732,09, pari al triplo della  rendita  catastale  dell'immobile;  -
aveva diritto alla restituzione di tutti i canoni versati dal gennaio
2008 e sino alla  registrazione  del  contratto,  oltre  interessi  e
svalutazione; aveva diritto al pagamento di € 35,36,  quale  quota  a
carico del locatore della tassa di registrazione del contratto da lui
interamente corrisposta. 
    Ha quindi concluso chiedendo: - il rigetto  della  domanda  degli
attori; - l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di  un  rapporto
locatizio al sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto  legislativo  n.
23 del 2011; - la condanna degli attori  al  pagamento  di  tutte  le
somme eccedenti il canone annuale di € 732,09 dal gennaio  2008  alla
data della comparsa di costituzione e risposta; - la  condanna  degli
attori al pagamento di  €  35,36;  -  la  condanna  degli  attori  al
pagamento delle spese di lite. 
    Con ordinanza dell'1° marzo 2011, il Tribunale, ha  rigettato  le
richieste degli attori di convalida dello sfratto e di  emissione  di
ordinanza di' rilascio ed ha mutato il rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. 
    Nella memoria integrativa  depositata  il  17  maggio  2012,  gli
attori  hanno  dedotto  che:  -  il  contratto   di   locazione   era
radicalmente nullo per mancanza di forma scritta, con la  conseguenza
che  il  conduttore  doveva  considerarsi  occupante   senza   titolo
dell'immobile; - il comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23
del 2011 non poteva  essere  applicato  al  caso  di  specie  perche'
riguardava soltanto i contratti validamente sorti dopo la sua entrata
in vigore; - in ogni caso, il comma 8  non  riguardava  le  locazioni
nulle; - il conduttore non poteva autoridursi il canone sino a quando
la nuova disciplina contrattuale, che sarebbe sorta  dalla  norma  in
esame, non fosse stata sancita in sede giudiziaria dopo  la  verifica
dei relativi presupposti da parte di un magistrato; - il disposto del
comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011  era  incostituzionale
per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 76 della  Costituzione;  -  in
quanto occupante sine titulo, il Corcione doveva essere condannato al
rilascio dell'immobile; - il Corcione doveva essere condannato  anche
«al pagamento di quanto fin ora  corrisposto  a  titolo  di  indebito
arricchimento da calcolarsi in misura pari al corrispettivo convenuto
nel contratto nullo avendo  in  esso  le  stesse  parti  fornito  una
concorde valutazione del corrispettivo corrente di mercato e, quindi,
del quantum dell'indennizzo» dovuto.  Cio'  dedotto,  hanno  concluso
chiedendo il rigetto delle avverse domande e proponendo  le  seguenti
domande nuove: - condanna del Cordone al  rilascio  dell'immobile  in
quanto il contratto instaurato tra le parti era nullo per  violazione
del disposto  dell'art.  1,  comma  4,  della  legge  431  del  1998;
-condanna del  Cordone,  quale  occupante  senza  titolo  dell'unita'
immobiliare,  al  pagamento,  a  titolo  di  indebito  arricchimento,
dell'importo di € 430,00 mensili,  con  relativi  aggiornamenti,  dal
gennaio 2008 e sino all'effettivo rilascio. In via  subordinata,  per
il caso di accertamento dell'esistenza  di  un  valido  contratto  di
locazione,  hanno   chiesto   la   risoluzione   dello   stesso   per
inadempimento del conduttore. 
    Nella memoria depositata in data 20 settembre 2012,  il  Corcione
ha ribadito  le  argomentazioni  e  le  domande  gia'  esposte  nella
comparsa di costituzione  ed  ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle
domande nuove proposte dai locatori. Inoltre, ha evidenziato  che  la
registrazione del contratto aveva sanato la carenza di forma scritta. 
 
                               Osserva 
 
    1. Come e' noto, l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23
del 2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale  municipale)
ha introdotto una specifica disciplina per i contratti  di  locazione
degli immobili ad uso abitativo che, ricorrendone  i  presupposti  di
legge, non sono registrati entro il previsto  termine  di  30  giorni
dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione, disponendo che, a
decorrere dalla (tardiva) registrazione, volontaria o  d'ufficio:  a)
la durata della locazione e' stabilita in quattro anni; b) al rinnovo
si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 431 del
1998; c) il canone annuo e' fissato in misura pari  al  triplo  della
rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base  al
75 per cento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di impiegati ed operai; d) nel caso in cui il  contratto  preveda  un
canone inferiore  al  triplo  della  rendita  catastale,  si  applica
comunque il canone pattizio. 
    La  norma  prevede,  quindi,  una  regolamentazione  legale   del
rapporto di locazione, che va a sostituirsi a quella  prevista  dalle
parti. 
    Trattasi di  normativa  finalizzata  al  contrasto  dell'evasione
fiscale,  in  quanto  il  legislatore  delegato  ha   introdotto   un
meccanismo  volto  a  scoraggiare  il   locatore   dall'omettere   la
registrazione del contratto, rafforzando l'interesse  del  conduttore
alla registrazione, ancorche' tardiva, con il premio della  riduzione
del canone. 
    Onde non  vedersi  decurtare  in  modo  sensibile il  canone,  il
locatore e' spinto alla registrazione del contratto, con  conseguente
emersione di imponibile per l'imposta sui redditi. 
    1.1. La disciplina in esame e' applicabile al contratto  per  cui
e' causa in forza del disposto del comma 10 dell'art. 23, a mente del
quale «La disciplina di cui ai commi 8 e 9  non  si  applica  ove  la
registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto». 
    La previsione da ultimo riportata ha un senso, infatti,  soltanto
se la si interpreta come introduttiva di una  rimessione  in  termini
per quei contratti stipulati anteriormente al 7 aprile 2011 (data  di
entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  23/2011)  e   non
registrati nel termine previsto dalla legge:  una  volta  spirato  il
(nuovo) termine entro cui e' possibile  sanare  la  violazione  della
normativa fiscale, la mancata registrazione e'  «sanzionata»  tramite
il meccanismo sostitutivo previsto dal comma 8. 
    Nel  caso  di  specie,  la  registrazione  e'  avvenuta  dopo  il
sessantesimo giorno successivo  all'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, con conseguente applicazione del disposto
del comma 8. 
    1.2. L'applicabilita' del suddetto comma non puo' essere messa in
dubbio neanche in considerazione del fatto che il  contratto  non  e'
stato redatto in forma scritta, in violazione  dell'art.  1  comma  4
della legge n. 481 del 1998, posto che per  esplicita  previsione  di
legge,  esso  si  applica  ai  contratti   di   locazione   «comunque
stipulati». 
    2. Cio' posto, appare evidente che la questione  sollevata  dagli
attori circa l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 8  del
decreto legislativo n. 23  del  2011  sia  rilevante  ai  fini  della
decisione delta presente controversia, in quanto l'applicazione della
norma  di  cui  si  sospetta   la   conformita'   alla   Costituzione
determinerebbe il rigetto delle domande proposte dai locatori. 
    Da un  lato,  infatti,  non  potrebbe  ritenersi  sussistente  la
morosita' dedotta  in  citazione,  in  quanto,  essendo  relativa  al
periodo antecedente alla registrazione  del  contratto,  non  sarebbe
fondata su un valido rapporto locatizio, con conseguente  inesistenza
del credito contrattuale vantato dai locatori; dall'altro, la domanda
di restituzione  dell'immobile  per  mancanza  di  un  valido  titolo
contrattuale (domanda introdotta nella memoria ex  art.  426  c.p.c.)
sarebbe infondata, poiche' a seguito della registrazione e a  partire
dalla stessa si sarebbe costituito un valido rapporto contrattuale. 
    Dovrebbe Invece essere accolta la domanda del  conduttore  avente
ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta  costituzione  di  un  valido
rapporto di locazione in forza della disposizione di cui si  sospetta
l'illegittimita' costituzionale. 
    3.  La  questione  di  legittimita'  costituzionale,  oltre   che
rilevante, non appare  manifestamente  infondata  in  relazione  alla
violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione. 
    3.1.  Quanto  alla  violazione  dell'art  76  sotto  il   profilo
dell'eccesso di delega legislativa, va osservato quanto segue. 
    Il decreto legislativo n.  23  del  2011  costituisce  attuazione
della delega legislativa contenuta nella legge n.  42  del  5  maggio
2009 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione). 
    Nel preambolo del decreto delegato si specifica che si tratta, in
particolare, dell'attuazione degli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e
26. 
    Ebbene, non hanno alcuna attinenza con il contenuto del  comma  8
in oggetto i seguenti articoli della legge delega: l'art. 11,  avente
ad oggetto «principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento
delle funzioni di comuni, province e  citta'  metropolitane»;  l'art.
12,  contenente  «principi  e  criteri   direttivi   concernenti   il
coordinamento e l'autonomia di entrate degli enti locali»; l'art. 13,
che prevede «principi e criteri direttivi concernenti l'entita' e  il
riparto dei fondi perequativi per gli enti locali»;  l'art.  21,  che
detta «norme transitorie per gli enti locali». 
    Le uniche norme della  legge  delega  che  fanno  riferimento  al
«contrasto all'evasione e all'elusione fiscale» sono gli articoli  2,
comma  2  e  26,  cui  tuttavia  appaiono  del  tutto   estranee   le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 23
del 2011; infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2  i  decreti
legislativi dovevano essere informati «ai seguenti principi e criteri
direttivi  generali:  ...d)  coinvolgimento   dei   diversi   livelli
istituzionali nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale», mentre ai sensi
dell'art. 26, « I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo
al sistema gestionale dei  tributi  e  delle  compartecipazioni,  nel
rispetto dell'autonomia organizzativa  delle  regioni  e  degli  enti
locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita'  di
gestione e di riscossione, sono adottati secondo seguenti principi  e
criteri direttivi: a)  previsione  di  adeguate  forme  di  reciproca
integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli
enti locali e lo Stato per le attivita'  di  contrasto  dell'evasione
dei tributi erariali, regionali  e  degli  enti  locali,  nonche'  di
diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini
dell'accertamento dei predetti tributi;  b)  previsione  di  adeguate
forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano  ottenuto
risultati  positivi  in  termini   di   maggior   gettito   derivante
dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale». 
    E' agevole notare che in base  ai  suddetti  principi  e  criteri
direttivi, l'azione di contrasto dell'evasione fiscale deve  avvenire
tramite il ricorso a meccanismi premiali in favore  delle  regioni  e
degli enti locali che abbiano recuperato gettito  mediante  la  lotta
all'evasione ovvero tramite l'integrazione delle basi  informative  a
disposizione dei vari enti impositori, mentre nulla  e'  previsto  in
ordine alla possibilita' di introdurre una  disciplina  sanzionatoria
in grado di incidere sui rapporti tra privati, ponendo nel  nulla  le
pattuizioni da questi stabilite nell'esercizio della  loro  autonomia
contrattuale. 
    3.1.2 La legge delega n. 42 del 2009 appare violata  anche  nella
parte in cui, al gia' citato comma 2 dell'art. 2, prevedeva  che  gli
emanandi decreti legislativi fossero informati «ai seguenti  principi
e criteri direttivi generali: ... c) rispetto  dei  principi  sanciti
dallo statuto dei diritti del  contribuente  di  cui  alla  legge  27
luglio 2000, n. 212», 
    L'art. 10, comma 3 dello statuto dei diritti del contribuente  di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce, infatti,  che  «Le
violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente  tributario  non
possono essere causa di nullita' del contratto». 
    La norma in esame sostituendo alle pattuizioni  contrattuali  una
disciplina prevista direttamente dalla legge, finisce col  porre  nel
nulla le clausole stabilite dalle parti in  ordine  alla  durata  del
contratto e al corrispettivo del godimento dell'immobile. 
    3.2. Come rilevato in precedenza, il comma  8  dell'art.  23  del
decreto legislativo n. 23 del 2011  appare  in  contrasto  anche  con
l'art. 3 Cost.. 
    Considerato che la ratio  della  disciplina  introdotta  da  tale
articolo e' non soltanto quella di evitare l'evasione dell'imposta di
registro, ma, soprattutto,  quella  di  ridurre  le  possibilita'  di
evasione dell'imposta sui redditi, l'applicazione delle  sanzioni  da
essi previste ai contratti di locazione di immobili ad uso  abitativo
e non a quelli  ad  uso  diverso  dall'abitativo  da'  luogo  ad  una
differenza non giustificata da alcuna ragionevole scelta di  politica
legislativa. 
    La norma in questione da', altresi', luogo ad una disparita'  di'
trattamento tra locatore e  conduttore,  in  quanto,  nonostante,  ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 392/1978 e dell'art. 10 della  legge
di registro (decreto del Presidente della  Repubblica  n.  634/1972),
l'imposta di registro faccia carico in misura eguale ad entrambi, che
sono obbligati in  via  solidale  verso  il  fisco  a  richiedere  la
registrazione, esse  sanzionano  il  primo  e  premiano  il  secondo,
sostituendo al canone pattuito quello,  irrisorio,  risultante  dalla
triplicazione  della  rendita  catastale  dell'immobile  locato  per,
almeno, quattro anni. 
    4. Infine, occorre rilevare che la chiara lettera della legge non
consente  una  interpretazione  diversa  da  quella   in   precedenza
prospettata.